Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

La delibera di aumento del capitale, tra neutralità dell'interesse sociale ed abusi della maggioranza (di Francesco Corazza)


Il contributo trae spunto da un lodo arbitrale che ha annullato una delibera assembleare di aumento del capitale sociale. In particolare, l’articolo prende in considerazione i profili relativi alla motivazione della delibera, alla conformazione degli interessi sociali e dei soci ed alla loro rilevanza rispetto alla legittimità della decisione assembleare, nonché alle conseguenze derivanti dalla pronuncia di invalidità della delibera.

The resolution to increase the share capital, between neutrality of the social interest and abuses of the majority

The paper is inspired by an arbitration award that declared the annulment of a shareholders’ resolution to increase the share capital. In particular, the article takes into consideration the profiles relating to the motivation of the resolution, the conformation of the corporate and shareholders’ interests and their relevance with respect to the legitimacy of the resolution, and finally the consequences deriving from the ruling of invalidity of the resolution.

Keywords: capital increase – company interest – grounds of the judgment – burden of proof

SOMMARIO:

1. Una particolare delibera di aumento del capitale sociale - 2. L’alternanza tra interesse sociale quale giustificazione delle delibere e divieto di abuso quale limite esterno alla loro legittimità - 3. La motivazione delle delibere ed i riflessi sui profili sostanziali di legittimità e processuali dell’onere probatorio - 4. Il percorso argomentativo seguito dalla pronuncia - 5. Gli effetti conseguenti alla dichiarata invalidità della delibera di aumento di capitale - NOTE


1. Una particolare delibera di aumento del capitale sociale

La controversia da cui trae spunto il contributo ha ad oggetto l’impu­gna­zio­ne, da parte del socio di minoranza, di una delibera di aumento del capitale sociale, a pagamento e senza esclusione del diritto di opzione, per supposto abuso della maggioranza. I fatti possono essere così riassunti. Alfa S.p.A. era società partecipata dal ricorrente sig. Tizio per il 20% del capitale sociale, dal sig. Sempronio per il 77% e dal socio Filano per il 3%. Il Consiglio di Amministrazione (composto dal sig. Sempronio, come detto anche socio di maggioranza di Alfa S.p.A., e dal dott. Mevio) deliberava di sottoporre all’assemblea straordinaria la decisione in ordine ad un aumento di capitale «mediante emissione di azioni, da offrirsi in opzione ai soci alla pari, godimento regolare, in proporzione al numero di azioni possedute e da liberarsi interamente in denaro». Su richiesta del ricorrente sig. Tizio, l’ammini­stratore sig. Sempronio comunicava, prima dell’assemblea, le ragioni che, secondo il consiglio di amministrazione, giustificavano la proposta di aumento di capitale, deducendo quali fossero le esigenze che tale aumento imponevano. Seguiva l’assemblea straordinaria che, con il voto contrario del sig. Tizio, approvava l’aumento del capitale sociale. In esito all’operazione, per cui solo il socio Sempronio esercitava il diritto d’opzione (anche parzialmente per le azioni inoptate dagli altri due soci), la compagine sociale vedeva il ricorrente sig. Tizio detenere una partecipazione (in diminuzione) pari al 14,45% del capitale sociale, il sig. Sempronio salire all’80,25%, il sig. Filano in diminuzione al 2,18% ed il dott. Mevio (amministratore e nuovo socio per effetto dell’ac­quisto di parte delle azioni rimaste inoptate) con una partecipazione del 3,03%. Il sig. Tizio impugnava la delibera di aumento del capitale sociale, ritenendola illegittima in quanto adottata dalla maggioranza al solo fine di ledere i diritti del socio di minoranza. Secondo il ricorrente, l’abuso da parte della maggioranza sarebbe dimostrato, oltre che dalla carenza di un effettivo interesse sociale all’aumento del capitale, da una serie di ulteriori circostanze che avrebbero dimostrato l’intento di relegare ai margini il socio di minoranza, quali il suo licenziamento da dipendente della società e le recenti mancate distribuzioni degli utili, pur [continua ..]


2. L’alternanza tra interesse sociale quale giustificazione delle delibere e divieto di abuso quale limite esterno alla loro legittimità

Il Collegio arbitrale ha ritenuto che, innanzitutto, la delibera impugnata non fosse giustificata da un effettivo interesse sociale all’aumento del capitale e che, in ogni caso, essa fosse stata assunta per esclusivi interessi dei soci di maggioranza finalizzati a danneggiare il socio di minoranza mediante la riduzione dell’entità della sua partecipazione. Nella dinamica assembleare, infatti, è ravvisabile l’emersione di un pluralismo di interessi che può vedere contrapporsi tra loro l’interesse sociale [1] e l’interesse dei soci e, a sua volta, l’interesse di alcuni soci rispetto all’interesse di altri, e ciò considerato che, in generale, nella sede assembleare «non è immediatamente riconoscibile un dovere di perseguire interessi diversi da quelli individualmente loro [dei soci] propri», e che «il pluralismo implica in linea di principio la possibilità per ognuno di perseguire il proprio» [2]. L’interesse sociale e l’interesse dei soci non sembrano però assumere sempre il medesimo ruolo in ogni delibera assembleare, bensì paiono rivestire dimensioni e rilevanze diverse a seconda del contenuto delle decisioni sociali nelle quali si inseriscono. Più in particolare, in alcune delibere, l’interesse sociale assume il ruolo di giustificazione della decisione assembleare che deve essere sussistente ai fini della validità stessa della delibera, e ciò proprio in quanto quella particolare decisione sociale può essere validamente assunta solo se finalizzata a soddisfare predeterminati interessi sociali. Diversamente, in altre delibere, l’interesse sociale perde questo ruolo determinante ai fini della validità della decisione, a favore dell’emersione della rilevanza dei soli interessi dei soci, rispetto ai quali l’unico limite è invece rappresentato dal divieto di realizzare abusi a danno di altri soci per ragioni meramente extrasociali [3]. In tale seconda ipotesi, la delibera assembleare deve pertanto ritenersi valida pur qualora presenti un interesse sociale neutro [4] (e quindi la decisione non sia necessariamente volta a soddisfare particolari interessi imprenditoriali o strategici della società), ma sempre che in essa non sia riconoscibile alcuna forma di abuso da parte del [continua ..]


3. La motivazione delle delibere ed i riflessi sui profili sostanziali di legittimità e processuali dell’onere probatorio

Da un punto di vista generale, non sussiste un obbligo di motivazione delle decisioni sociali, e quindi di rappresentare quale interesse abbia motivato i soci ad assumere una determinata delibera. Il legislatore, infatti, prevede un obbligo motivazionale solo per speciali ipotesi di decisioni sociali, quali l’aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 6, c.c.; la riduzione reale del capitale sociale ex art. 2445 c.c.; le operazioni di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c.; le operazioni straordinarie e le deliberazioni influenzate dalla società che esercita l’attività di direzione e coordinamento. In considerazione di quanto ritenuto in precedenza, sembra quindi che, in generale, le delibere assembleari non devono essere necessariamente supportate (in positivo) da un determinato interesse sociale ai fini della loro legittima assunzione, essendo sufficiente che esse non rappresentino (in negativo) un abuso a danno della minoranza per ragioni extrasociali della maggioranza. Diversamente, in alcune speciali ipotesi, viene richiesto che la delibera sia (in positivo) giustificata, ai fini della sua validità, da un particolare interesse che deve anche essere espresso in una preliminare motivazione. La distinzione tra le due fattispecie pare emergere in maniera particolarmente evidente proprio con riferimento alle delibere di aumento del capitale sociale, distinguendosi a seconda che esse prevedano o meno l’esclusione o limitazione del diritto di opzione. In via generale, la delibera di aumento del capitale sociale può essere assunta indipendentemente dalla rappresentazione delle motivazioni per cui essa è stata adottata [8], così come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità [9]. Ciò comporta non solo che essa non debba essere supportata da una motivazione che giustifichi per quali particolari interessi imprenditoriali o strategici la società abbia scelto di aumentare il proprio capitale, ma anche che tale decisione potrebbe essere assunta in assenza di ogni interesse sociale e quindi anche per il solo interesse del gruppo di comando, sempre che essa non si ponga però in contrasto con l’interesse della società o costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta della maggioranza a danno dei soci di [continua ..]


4. Il percorso argomentativo seguito dalla pronuncia

In ragione delle considerazioni esposte, non sembrano allora convincenti una serie di passaggi seguiti nel lodo, seppure, come si diceva, il caso concreto renda condivisibile la conclusione. Innanzitutto, non è condivisibile ritenere che la mancanza di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata adottata la delibera di aumento del capitale sia un elemento rilevante al fine di valutare la sua legittimità. La delibera di aumento del capitale senza esclusione o limitazione del diritto di opzione non necessita, per le ragioni indicate, di alcuna motivazione da esprimere nelle fasi antecedenti all’assunzione della delibera. Pertanto, la circostanza per cui in sede di consiglio di amministrazione prima [17], ed in sede di assemblea poi, non siano state espresse le motivazioni per cui fosse ritenuto opportuno deliberare di aumentare di capitale sociale non può assumere alcun significato rispetto ad una valutazione della legittimità della delibera. In particolare, non sembra che la mancanza di una motivazione possa neppure essere valutata di per sé quale indizio di una potenziale attività abusiva da parte della maggioranza, ciò per evitare il rischio che dalla mancata esecuzione di una facoltà (quella motivazionale) possano esserne fatte derivare conseguenze che incidano sul giudizio di validità della delibera. In tal senso si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, per cui la delibera di aumento del capitale sociale senza esclusione e limitazione del diritto di opzione è governata dal principio della maggioranza, senza necessità motivazionali dei soci e salvo il limite esterno dell’abuso [18]. Quanto sopra sembra aver poi determinato due ulteriori conseguenze, di natura sostanziale e processuale, che allo stesso modo non appaiono convincenti. Dal punto di vista sostanziale, sembra che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se la delibera impugnata rappresentasse o meno una forma di abuso della maggioranza nei confronti della minoranza. Non pare, quindi, condivisibile quanto ritenuto nel lodo per cui, ai fini dell’accertamento della validità della delibera, ad esso «spetta unicamente di valutare se la delibera fatta oggetto di impugnazione debba considerarsi (...) come rispondente ad una precisa logica, obbedendo ad esigenze concrete e reali [continua ..]


5. Gli effetti conseguenti alla dichiarata invalidità della delibera di aumento di capitale

Il Collegio arbitrale, accertata l’invalidità della decisione di aumento del capitale, ha rilevato che «l’annullamento della delibera assembleare, per il suo effetto retroattivo, non può che comportare l’inefficacia anche di tutti gli atti inerenti e conseguenti (...) anche in termini di annullamento delle azioni di nuova emissione, nonché sul piano delle restituzione e di quant’altro a tutto ciò consequenziale». Il lodo ha ritenuto quindi applicabili gli effetti dell’invalidità tipici della disciplina contrattuale (e quindi anche quello retroattivo in caso di annullamento del negozio) con riferimento ad una delibera societaria, peraltro dotata di particolare efficacia organizzativa, quale è quella di aumento del capitale sociale. L’impostazione seguita dal Collegio arbitrale può ritenersi condivisibile solo qualora, dall’analisi degli effetti e degli interessi successivamente coinvolti dalla esecuzione di quanto deliberato, non emerga la concretizzazione di effetti oramai intangibili e di interessi necessariamente tutelabili. Ciò in quanto il profilo degli effetti conseguenti alla dichiarata invalidità di una delibera si pone in termini diversi rispetto a quanto accade in una vicenda negoziale, atteso che il ruolo della deliberazione assembleare non è quello di costituire situazione giuridiche soggettive, bensì di rappresentare un momento nello svolgimento dell’attività sociale, rispetto alla quale emergono esigenze di certezza e stabilità tipicamente estranee alla dinamica contrattuale [25], così come pare poter esprimere la previsione di cui all’art. 2332 c.c. quale norma di rilievo sistematico [26]. Del resto, l’obbligo dell’organo amministrativo, conseguente alla dichiarazione di invalidità di una delibera, è (solo) quello di adottare i provvedimenti conseguenti e che quindi, a seconda dei casi, potranno avere o meno natura ripristinatoria dello status quo ante [27]. Ed infatti il legislatore non scioglie, in via generale, il problema della gerarchia tra gli interessi (alla stabilità societaria od al ripristino della situazione antecedente) coinvolti dall’invalidazione della delibera, non ponendo regole idonee ad attribuire preferenza ad uno rispetto che ad altri provvedimenti [28]. L’ordinamento, del resto, non [continua ..]


NOTE